Sotto la lente anche il Dm pegno rotativo: “Apprezziamo lo strumento, ma occorre scongiurare il rischio di mancata coerenza tra provvedimenti attuativi e finalità della misura”
Roma, 30 luglio 2020 – “Accogliamo con grande soddisfazione la decisione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di modificare una misura che tocca un tema fondamentale per il nostro settore, vale a dire la tutela e la garanzia dell’assoluta qualità che contraddistingue il vino made in Italy.”. E’ questo il commento positivo di Federdoc in riferimento alle disposizioni applicative dell’articolo 43 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, che prevede l’imbottigliamento fuori zona dei vini a denominazione “In caso di dichiarazione di calamità naturali ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie, o altre cause di forza maggiore, riconosciute dall’Autorità competente, che impediscano temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione”.
“Riteniamo – spiega Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Federdoc – che questa sia la strada maestra da seguire, anche perché, ci tengo a ricordarlo, l’adozione dei decreti di autorizzazione temporanei prevede una precisa pubblicizzazione e il coinvolgimento delle Istituzioni Nazionali e Comunitarie, delle Regioni, della Filiera, dei Consorzi di Tutela e degli Enti di Controllo”.
La Confederazione Nazionale dei Consorzi Volontari per la Tutela delle Denominazioni dei Vini Italiani pone infine in primo piano il DM che prevede il cosiddetto pegno rotativo per i prodotti DOP e IGP, compresi vini e bevande spiritose. Uno strumento importante e molto atteso dalle aziende, anche per scongiurare eventuali crisi di liquidità, su cui Federdoc richiama l’attenzione affinché i provvedimenti attuativi siano coerenti con le finalità della misura.
“Da un lato – conclude il presidente Ricci Curbastro – abbiamo apprezzato la modifica del Registro telematico, nel quale attraverso specifiche funzionalità è possibile registrare, vincolare o svincolare un pegno consentendo alle banche di poter verificare tutte le operazioni fatte sul prodotto soggetto a vincolo; nel contempo però dobbiamo anche constatare che nella stessa circolare, nella quale sono state introdotte queste modifiche, si sottolinea in maniera inequivocabile che ‘Non è previsto alcun controllo di coerenza tra il prodotto presente nel registro pegni e il prodotto vitivinicolo (neanche sulla quantità), pertanto non viene garantita nessuna coerenza fra le operazioni di registro (es. travasi, trattamenti enologici, imbottigliamenti ecc.) e quanto riportato nei registri pegni’. Sulla base di questi presupposti, abbiamo il fondato timore che le banche non abbiano tutte le garanzie di cui hanno bisogno per concedere le erogazioni e che pertanto il provvedimento possa risultare inefficace”.