1. Nome della denominazione
Indica l’esatto nome della Denominazione d’Origine così come indicato nel relativo disciplinare di produzione.
2. Menzioni specifiche tradizionali D.O.C. o D.O.C.G. (D.O.P.)
Le espressioni Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.) o Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.) significano che si tratta di un prodotto altamente qualificato, ottenuto nel rispetto di norme rigorose che ne garantiscono una qualità elevata. Queste indicazioni possono essere accompagnate o sostituite dalla dicitura Denominazione di Origine Protetta, che definisce, a livello europeo, i Vini a Denominazione d’Origine.
3. Volume nominale del vino
Il volume nominale del vino deve essere indicato in litri, centilitri o millilitri.
4. Annata
A partire dalla vendemmia 2010 l’indicazione dell’annata è obbligatoria per tutti
i vini D.O.C.G. e D.O.C., a esclusione delle tipologie spumante, frizzante e liquoroso.
5. Indicazione dell’imbottigliatore
Deve essere sempre indicata la ragione sociale dell’imbottigliatore. Nel caso di vini spumanti, al posto dell’imbottigliatore può essere indicato il nome del produttore o del venditore. La ragione sociale dell’imbottigliatore (o del produttore/venditore nei casi consentiti), deve essere accompagnata dal comune in cui sono collocati i locali e dallo Stato membro di appartenenza (Italia).
6. Indicazione della provenienza
Il termine “prodotto in” (o termini equivalenti come “vino di”, “prodotto di” etc) seguito dal nome dello Stato Membro, indica il territorio in cui le uve sono state vendemmiate e vinificate.
7. Indicazione del lotto
Numerazione che indica un insieme di bottiglie appartenenti alla medesima partita, prodotte in circostanze praticamente identiche.
È preceduto normalmente dalla lettera “L”.
8. Contiene solfiti
Indica che il prodotto è stato trattato con allergeni quali anidride solforosa.
Tale dicitura è obbligatoria quando il contenuto dei solfiti è superiore a 10 mg/litro.
9. Titolo alcolometrico effettivo
La gradazione deve essere espressa con unità o mezze unità di percentuale in volume (es. 10% vol,10,5% vol) e può essere preceduta dall’espressione “titolo alcolometrico effettivo’’ o “alcole effettivo’’ o dall’abbreviazione “alc’’.
10. Etichettatura ambientale
Dal 1 gennaio 2023, in conformità alle determinazioni adottate dall’Unione Europea, è in vigore l’obbligo di fornire in etichetta informazioni relative al corretto smaltimento degli imballaggi per facilitare la loro raccolta, il loro riutilizzo, recupero, e riciclaggio. Tali indicazioni devono riguardare la bottiglia, il tappo, la capsula e, per i vini spumanti anche la gabbietta. Queste informazioni possono essere veicolate anche tramite canali digitali a scelta (Es. App, QR code, siti web).
11. Indicazione ingredienti
A partire dall’8 dicembre 2023, i prodotti vitivinicoli devono indicare in etichetta l’elenco dei loro ingredienti (uve, additivi, coadiuvanti, sciroppo e di dosaggio). Tale elenco può essere indicato anche in forma dematerializzata attraverso un QR code preceduto dalla dicitura “ingredienti”.
12. Indicazione dichiarazione nutrizionale
A partire dall’8 dicembre 2023, i prodotti vitivinicoli devono indicare in etichetta la dichiarazione nutrizionale (valore energetico e quantità̀ di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale). È possibile limitare l’indicazione al valore energetico del prodotto, espresso mediante simbolo “E”, purché il resto delle informazioni siano fornite in forma dematerializzata attraverso un QR code opportunatamente segnalato.
Infine, tutte le informazioni obbligatorie devono comparire nello stesso campo visivo (fronte o retro bottiglia), fatta eccezione per l’indicazione dell’annata, del numero di lotto e dell’informazione relativa alla presenza di solfiti che possono comparire, in modo disgiunto, al di fuori di tale campo visivo.
L’etichetta applicata su una bottiglia può essere considerata come la carta d’identità del vino e pertanto deve riportare precise indicazioni e illustrazioni atte a far conoscere al consumatore la vera natura del prodotto cui la stessa si riferisce.
L’etichetta assume perciò una rilevanza importante, in quanto determina il primo contatto del consumatore con il vino. Infatti, nella realtà commerciale attuale, l’unico messaggio che l’imbottigliatore può far giungere a colui che berrà il prodotto è rappresentato dalle indicazioni che sono riportate sull’etichetta.
L’etichetta quindi, trasmette tutta una serie di informazioni importanti sul vino e sulle sue caratteristiche. Le informazioni devono essere chiare, complete e verificabili. La Comunità Europea ha emanato a tale proposito una serie di regole precise in modo da creare uniformità normativa a livello europeo. La normativa C.E. riunisce i vini D.O.C. e D.O.C.G. sotto la sigla D.O.P. (Denominazione d’Origine Protetta).